UE, il diritto di link è garantito

UE, il diritto di link è garantito

Non è necessario chiedere l'autorizzazione, ammesso che se si rinvii a contenuti messi online dagli aventi diritto in maniera gratuita e senza limitazioni d'accesso. Diverso il caso dei contenuti dietro paywall o dei contenuti pirata
Non è necessario chiedere l'autorizzazione, ammesso che se si rinvii a contenuti messi online dagli aventi diritto in maniera gratuita e senza limitazioni d'accesso. Diverso il caso dei contenuti dietro paywall o dei contenuti pirata

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che rinviare con link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito non costituisce violazione del diritto d’autore .

Il caso che ha permesso di arrivare a questa sentenza riguarda Retriever Sverige , società svedese che offre ai propri clienti link ad articoli pubblicati da altri siti Internet. Tra questi vi è anche quello del Göteborgs-Posten , i cui giornalisti – non avendo dato il permesso di linkare ai loro contenuti – hanno fatto ricorso alla giustizia.

La questione ruota sull’assunto che gli articoli sono protetti dal diritto d’autore e che questo comprende anche il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione.
La corte d’appello di Svea (Svezia, la Svea hovrätt ) ha quindi adito la Corte di giustizia chiedendo cosa costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto europeo : se i suddetti link rientrassero in tale definizione, allora vi sarebbe bisogno di un’esplicita autorizzazione a linkare da parte degli aventi diritto.

Con la sentenza C-466/12 sulla causa Nils Svensson e a. / Retriever Sverige AB la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che fornire link costituisce un atto di comunicazione, definito nel senso della “messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità)”: gli utenti potenziali del sito gestito da Retriever Sverige possono essere considerati pubblico.

La Corte, tuttavia, ricorda anche che la comunicazione dev’essere rivolta ad un pubblico nuovo , cioè che “non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale”: per la sentenza questa condizione non sussiste.

Dal momento che le opere proposte sul sito del Göteborgs-Posten erano in accesso libero, infatti, gli utenti del sito della Retriever Sverige devono essere considerati come facenti parte del pubblico già preso in considerazione dai giornalisti all’atto dell’autorizzazione della pubblicazione degli articoli sul Göteborgs-Posten .

Tale rilievo non è rimesso in discussione dal fatto che gli utenti Internet che cliccano sul link hanno l’impressione che l’opera sia loro mostrata dal sito della Retriever Sverige , e non dalla Göteborgs-Posten , com’è in realtà.

In conclusione, per la Corte europea il proprietario di un sito Internet può rinviare, per mezzo di link, ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore.
Diverso il discorso nel caso in cui, attraverso un link, un sito mettesse a disposizione dei suoi utenti un modo per aggirare misure di restrizione adottate dal sito in cui l’opera protetta è collocata al fine di limitarne l’accesso da parte del pubblico ai soli abbonati.

Una conclusione che sembra mettere un punto chiaro, in generale, alla questione del diritto al link, andando in parte contro all’attuale giurisprudenza che vedeva prima il Regno Unito e poi il Belgio schierarsi contro gli aggregatori di notizie.

La sentenza, tuttavia, non intacca i casi dei raccoglitori di link che puntano a contenuti protetti da misure restrittive (paywall) o per esempio a contenuti non distribuiti dai detentori dei diritti (ad esempio, contenuti condivisi online illegalmente): in queste ipotesi gli utenti raggiunti non sarebbero stati presi in considerazione quale pubblico potenziale dai titolari del diritto d’autore al momento del rilascio dell’autorizzazione alla comunicazione iniziale.

Infine, la Corte dichiara che “gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di comunicazione al pubblico “. Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica, laddove la direttiva di riferimento è specificamente volta a porre rimedio a tali problemi.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
14 feb 2014
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